IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 79 della Costituzione;
  Vista  la  legge  di  delegazione per la concessione di amnistia in
materia di reati finanziari, 20 dicembre 1973, n. 830;
  Visto  il  decreto-legge  5  novembre 1973, n. 660, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio e
la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i
tributi  indicati  negli  articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5
novembre  1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1973, n. 823.
  L'amnistia  si  applica  ai  reati riferibili alle pendenze ed alle
situazioni  concernenti  i  tributi  indicati  nel precedente comma a
condizione   che  le  pendenze  e  le  situazioni  siano  definite  o
regolarizzate  secondo  le  disposizioni del decreto-legge suindicato
come modificato dalla legge di conversione.
  L'amnistia  non  si  applica ai soggetti nei confronti dei quali, a
norma  dell'ultimo  comma  dell'art.  1  del decreto-legge 5 novembre
1973,   n.   660,   non   e'   ammessa  la  determinazione,  ai  fini
dell'applicazione  del  citato  decreto-legge, dell'imposta dovuta in
luogo  di  altri  anche a titolo di acconto, in qualita' di sostituto
d'imposta.