IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari, 20 dicembre 1973, n. 830; Visto il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. E' concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi concernenti i tributi indicati negli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823. L'amnistia si applica ai reati riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tributi indicati nel precedente comma a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto-legge suindicato come modificato dalla legge di conversione. L'amnistia non si applica ai soggetti nei confronti dei quali, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, non e' ammessa la determinazione, ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge, dell'imposta dovuta in luogo di altri anche a titolo di acconto, in qualita' di sostituto d'imposta.